Non è imputabile alcuna responsabilità automatica all’amministratore di diritto di una società a cui “presta il nome”. Tanto emerge dalla sentenza n.43969 del 18 novembre 2022 della Corte di Cassazione. Nel documento si afferma che, in assenza di uno specifico obbligo di vigilanza su determinati comportamenti, l’amministratore di diritto non risponde, per il solo fatto di aver assunto la carica, degli illeciti commessi da altri soggetti coinvolti nelle attività sociali, salvo non venga provato il suo concorso nel reato.