La Legge di Bilancio 2023 prevede l’annullamento automatico alla data del 31 marzo 2023 delle somme dovute a titolo:
– di interessi per ritardata iscrizione a ruolo
– di sanzioni
– di interessi di mora
Restano interamente dovute le somme dovute a titolo:
– di capitale
– di rimborso spese per procedure esecutive e di notifica
Tutto questo vale per i carichi di importo residuo al 1° gennaio 2023 fino a 1.000 euro e affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti DIVERSI dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
Si tratta quindi di un annullamento automatico di tipo “parziale” considerato che, diversamente da quanto previsto per i carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, RESTANO COMUNQUE DOVUTE LE SOMME RESIDUE RIFERITE ALLA QUOTA CAPITALE.
Per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle per violazioni tributarie e degli obblighi contributivi e previdenziali) l’annullamento parziale riguarda gli interessi, comunque denominati, mentre la sanzione, le spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella saranno interamente dovute.