In caso di scarto delle comunicazioni per bonus energia, l’Agenzia delle entrate spiega il comportamento da adottare nella Faq del 10 marzo 2023. L’Agenzia ha chiarito che se lo scarto della comunicazione (scadente il 16 marzo 2023) è dovuto a una delle seguenti motivazioni: la comunicazione è stata presentata da un’impresa che ha un codice ATECO principale non coerente con la tipologia del credito maturato (ma il codice ATECO secondario è pertinente); l’impresa che ha presentato l’istanza non era attiva nel 2022, ma ha diritto alla fruizione del credito per averlo acquisito, a seguito di un’operazione straordinaria, dall’impresa che lo ha maturato nel 2022; il soggetto beneficiario del credito non è titolare di partita IVA attiva, in quanto localizzato nei comuni di Livigno e Campione d’Italia; la comunicazione, sottoscritta con firma digitale dal beneficiario del credito, deve essere trasmessa tramite email PEC all’indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it anche successivamente al 16 marzo 2023, compilando il modello approvato con Provvedimento 1° marzo 2023. Nell’oggetto va indicata la dicitura “Scarto della comunicazione dei crediti maturati nel 2022 per l’acquisto di prodotti energetici” e il codice fiscale del beneficiario.