TREGUA FISCALE: SANATORIA DELLE RATE DEGLI ISTITUTI DEFLATTIVI

21 Marzo 2023 di Amministratore

Tra i chiarimenti contenuti nella circolare n.06 del 20 marzo 2023, l’Agenzia, riferendosi alle disposizioni contenute nei commi da 219 a 221 della legge di bilancio 2023 (n.197/2022), distingue il caso di intervenuta decadenza dal piano di rateazione per accertamenti con adesione, reclami, conciliazione giudiziale ed acquiescenza alla data del 1° gennaio 2023 o meno. Nel caso di intervenuta decadenza, la regolarizzazione dovrà riguardare l’intero ammontare del debito residuo mentre, diversamente, qualora al del 1° gennaio 2023 non si sia verificata la decadenza, la regolarizzazione dovrà riguardare solo l’importo scaduto alla data del 1° gennaio 2023; le rate non ancora scadute non possono essere regolarizzate con le modalità agevolate previste dalla finanziaria.