L’Agenzia delle entrate, con la risposta n.372 del 07 luglio 2023 conferma che il perfezionamento dell’adesione alla rottamazione-quater, avviene con pagamento eseguito esclusivamente con le modalità indicate dalla specifica disposizione normativa (articolo 1, comma 242, legge di bilancio n.197/2022), che non contemplano il versamento e la compensazione tramite modello F24. In altre parole, la definizione agevolata può essere effettuata soltanto: mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall’agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 241; mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 241; presso gli sportelli dell’agente della riscossione.