La Corte di Cassazione – sezione quinta tributaria – nella sentenza n.10773 del 21 aprile 2023 ha attestato che il superamento dei 30 giorni di permanenza effettivi presso la sede del contribuente (verificato) non determina l’invalidità degli atti compiuti o l’inutilizzabilità delle prove raccolte dai verificatori, considerato, anche, che nessuna sanzione in merito è stata prevista dal legislatore.