In tema di bonus edilizi e cessione del credito vige la responsabilità solidale tra cessionario e committente, in presenza di comportamenti fraudolenti. La “solidarietà” non opera nel caso in cui il cessionario/fornitore: dimostri di aver effettivamente acquistato il credito producendo una specifica documentazione a sostegno della legittimità dell’agevolazione, relativa alle opere edilizie dalle quali si è generato il credito. In assenza di documentazione si può provare con ogni mezzo a sua disposizione di aver messo in atto la dovuta diligenza o la non gravità della negligenza.