Riguardo le operazioni ritenute soggettivamente inesistenti l’onere è l’Agenzia delle entrate a dover fornire l’onere della prova. La Corte di Giustizia europea ha ormai stabilito che è l’Amministrazione finanziaria obbligata a dimostrare gli elementi oggettivi posti a base della pretesa, non soltanto utilizzando proprie informazioni o inventariando carenze strutturali quali: assenza di sede, cespiti e dipendenti.