L’Agenzia delle entrate, nella circolare n.02/2023 a ripresa di quanto già chiarito nella circolare n.11/2019 attesta che le violazioni degli obblighi di fatturazione o registrazione delle operazioni imponibili, pur avendo carattere sostanziale, degradano ad irregolarità formali a condizione che non pregiudichino la corretta contabilizzazione dell’Iva nella liquidazione periodica di competenza: così facendo possono essere ammesse alla definizione agevolata degli errori formali ai sensi della legge n.197/2022.