L’art. 04 dello schema di decreto sulla semplificazione degli adempimenti, in attuazione della legge delega n.111/2023 sulla riforma del sistema fiscale, snellisce la cessazione dell’incarico del professionista. Qualora non provveda l’ex cliente a presentare all’Agenzia delle entrate la dichiarazione di variazione dati ai sensi dell’art. 35, comma 3, del dpr 633/1972, la comunicazione di cessazione dell’incarico potrà essere trasmessa dal professionista stesso. La norma fino ad ora in vigore si rifaceva alla risoluzione n.65/2011 dell’Agenzia delle entrate, nella quale veniva ribadito che l’obbligo di comunicare la variazione dei dati, attraverso il modello AA7 o il modello AA9, deve essere assolto dal contribuente. Il professionista, nel caso in cui non aveva ottenuto dal contribuente la prova dell’avvenuta presentazione della variazione dati, poteva comunicare all’ufficio dell’Agenzia territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente l’avvenuta risoluzione del rapporto di deposito, allegando una copia del verbale di consegna delle scritture, affinché l’Agenzia provvedesse con i conseguenti aggiornamenti.