In tema di conservazione delle scritture contabili, le disposizioni contenute nel comma 05 dell’art. 08 dello Statuto del contribuente, rafforza il principio secondo il quale un accertamento e conseguentemente, una pretesa non può essere fondata su dati e documenti la cui tenuta non è più obbligatoria. Grazie a due dalle disposizioni, di cui all’art. 07-quinquies della legge n.212/2000 come introdotto dal comma 01, lett. g) dell’art. 01 del Dl 219/2023, pubblicato nella GU n.02 del 03/01/2024 e dalle disposizioni del comma 05 dell’art. 08 della legge n.212/2000 (Statuto del contribuente) sono inutilizzabili gli elementi di prova acquisiti oltre un massimo di 30 giorni (salvo proroga) dall’inizio della verifica o in violazione di legge, ai fini dell’accertamento amministrativo o giudiziale dei tributi; la tenuta delle scritture contabili non può eccedere il termine di 10 anni.