TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI NON OLTRE 10 ANNI

9 Febbraio 2024 di Amministratore

In tema di conservazione delle scritture contabili, le disposizioni contenute nel comma 05 dell’art. 08 dello Statuto del contribuente, rafforza il principio secondo il quale un accertamento e conseguentemente, una pretesa non può essere fondata su dati e documenti la cui tenuta non è più obbligatoria. Grazie a due dalle disposizioni, di cui all’art. 07-quinquies della legge n.212/2000 come introdotto dal comma 01, lett. g) dell’art. 01 del Dl 219/2023, pubblicato nella GU n.02 del 03/01/2024 e dalle disposizioni del comma 05 dell’art. 08 della legge n.212/2000 (Statuto del contribuente) sono inutilizzabili gli elementi di prova acquisiti oltre un massimo di 30 giorni (salvo proroga) dall’inizio della verifica o in violazione di legge, ai fini dell’accertamento amministrativo o giudiziale dei tributi; la tenuta delle scritture contabili non può eccedere il termine di 10 anni.