Con una recente decisione della Corte di giustizia tributaria di II° grado di Milano – sentenza n.468/07/2024 depositata il 12 febbraio 2024 – si attesta che i costi per l’acquisto di vestiario indispensabile per l’attività svolta dal professionista sono deducibili al 50%; essi costituiscono il necessario presupposto per la produzione di reddito. Il caso è quello di una fashion editor ripresa a tassazione per vestiti, viaggi e gioielli che riteneva pertinenti all’attività svolta. I giudici hanno riconosciuto il ruolo del vestiario utilizzato dall’influencer, rilevando l’importanza che assume, nel caso di specie.