La Corte di cassazione, con la sentenza n.24365 del 20 giugno 2024 relativamente alla posizione dell’amministratore “prestanome”, ha sancito che in relazione al reato di bancarotta fraudolenta, è da provare il dolo specifico dell’amministratore “prestanome” di danneggiare il fronte creditorio mediante l’omessa tenuta della contabilità. Il fatto non può essere desumibile dalla semplice accettazione della carica.