L’emergenza caldo è anche un’emergenza lavorativa. Al fine di fronteggiarla, l’Inps ha fornito indicazioni ai datori di lavoro che possono richiedere la CIGO e la FIS o i Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26 e 40 del D. Lgs. n.148/2015 (messaggio n.2736 del 26 luglio 2024). Se la sospensione o riduzione delle attività lavorative è disposta da un’ordinanza della pubblica autorità, i datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale invocando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”, indicando nella relazione tecnica gli estremi dell’ordinanza senza doverla allegare. Quando le temperature elevate impediscono il regolare svolgimento delle attività lavorative, la causale da citare è “evento meteo” per “temperature elevate”. Per una corretta ed efficace istruttoria della domanda, i datori di lavoro devono redigere una relazione tecnica dettagliata che descriva l’attività lavorativa, le condizioni di lavoro e l’evento meteorologico verificato. In caso di domanda CISOA, la causale da utilizzare in caso di sospensione delle attività lavorative a causa del caldo eccessivo è “avversità atmosferiche”.