CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO NELLA SNC

8 Agosto 2024 di Amministratore

Dispositivo dell’art. 2305 Codice Civile

Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore (cc 2270, 2307, 2531, 2614).

La norma tutela l’integrità del capitale sociale, anche in considerazione della natura commerciale della s.n.c. evitando che in seguito all’iniziativa anche di uno solo dei creditori di un socio, siano pregiudicati la consistenza patrimoniale della s.n.c. e il conseguimento dell’oggetto sociale (art. 2253).

A differenza di quanto previsto per la società semplice (art. 2270 cc) nella s.n.c. il creditore particolare del socio non può né chiedere la liquidazione della quota del socio debitore, né compiere atti conservativi a tutela della quota stessa.
Corollario dell’autonomia patrimoniale della s.n.c. è quindi l’indisponibilità della quota sociale del debitore.

Tuttavia è previsto uno strumento di tutela in capo al creditore particolare e cioè la facoltà di opporsi alla proroga della società (art. 2307).

Esso può fare opposizione alla proroga della società entro tre mesi dall’iscrizione della deliberazione di proroga nel registro delle imprese.

Se l’opposizione è accolta, la società deve entro tre mesi dalla notificazione della sentenza, liquidare la quota del socio debitore dell’opponente. In caso di proroga tacita ciascun socio può sempre recedere dalla società dando preavviso a norma dell’art. 2285 e il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore a norma dell’art. 2270.

Il creditore particolare del socio di una s.n.c. non può aggredire direttamente il patrimonio della società per ottenere soddisfazione di un proprio credito ai sensi dell’art. 2270 c.c. e dunque applicabile anche alla s.n.c.

Inoltre, al creditore particolare del socio di una s.n.c. non è neppure permesso “finché dura la società” di “chiedere la liquidazione della quota del socio debitore” in virtù del disposto di cui all’art. 2305 c.c. salvo il caso in cui la società sia a tempo indeterminato o si sia in presenza di proroga ex art. 2307 c.c.

In conclusione, al fine di ottenere soddisfo per il credito vantato verso il socio della s.n.c. si può solo rivalersi sugli utili (se ci sono) spettanti a quest’ultimo.