Con messaggio n.3365/2024 l’Inps ha fornito chiarimenti sull’APE sociale dei lavoratori agricoli e le condizioni di accesso. La decorrenza dell’APE sociale, in presenza di tutte le condizioni, non può essere anteriore al 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui avviene la cessazione del rapporto di lavoro. Qualora la domanda sia presentata nell’anno successivo a quello dell’integrale fruizione della disoccupazione agricola, l’indennità decorre dal primo giorno del mese successivo all’istanza.