Necessaria la presentazione preventiva del modello Iva con apposizione del visto di conformità nel caso si intenda utilizzare il credito Iva 2023 per un importo superiori a 5.000 euro.
Le regole generali di compensazione orizzontale del credito Iva, anche quest’anno, non hanno subito particolari modifiche; pertanto, l’utilizzo del credito Iva 2023:
- per importi fino a 5.000 euro, non richiede alcun adempimento “preventivo”; la compensazione può essere effettuata “liberamente” senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale;
- per importi superiori a 5.000 euro, richiede la presentazione preventiva del modello Iva con apposizione del visto di conformità; in particolare, è possibile utilizzare il credito in compensazione “orizzontale” a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito.
Compensazione del credito Iva 2023
L’utilizzo in compensazione del credito, lo si ricorda, può essere di tipo:
- verticale: il credito Iva è utilizzato per compensare un debito della stessa imposta (es.: Iva con Iva). La compensazione verticale, ossia l’utilizzo del credito in sede di versamento periodico/in acconto o a saldo Iva, non è soggetta ad alcuna limitazione;
- orizzontale: il credito Iva è utilizzato per compensare un debito relativo ad altre imposte, contributi previdenziali, premi o altri versamenti. Secondo la circolare n.01/E/2010 costituisce compensazione orizzontale l’utilizzo del credito che necessariamente deve essere esposto nel Mod. F24 ossia la compensazione del credito Iva con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall’Iva dovuta a saldo, acconto o versamento periodico.
In generale, un contribuente può utilizzare in compensazione orizzontale (con altri tributi e contributi) il credito Iva maturato nel 2023, qualora di importo non superiore a 5.000 euro, dal 1° giorno dell’anno successivo la sua maturazione (01.01.2024), senza presentare preventivamente la dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito.
Diversamente, il contribuente che ha maturato un credito Iva 2023 e che intende utilizzarlo in compensazione per un importo superiore a 5.000 euro, può utilizzarlo in compensazione orizzontale a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva dalla quale emerge il credito stesso. I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o infra-annuale Iva per importi superiori a 5.000 euro annui hanno l’obbligo di apposizione del visto di conformità oppure dalla sottoscrizione del soggetto a cui è demandato il controllo contabile sulla dichiarazione o sull’istanza da cui emerge il credito.
L’eventuale violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di controllo) ovvero l’apposizione dello stesso da parte di soggetti non abilitati comporta il “recupero”, da parte dell’Ufficio, del credito utilizzato unitamente a sanzioni e interessi. Così, ad esempio, se un contribuente, titolare di un credito Iva 2023 pari a 13.000 euro, intende destinare, dal 01.01.2024 a compensazione orizzontale l’importo di 7.000 euro, questi può compensare liberamente il credito Iva fino a 5.000 euro e l’eccedenza dal 10° giorno successivo a quello di presentazione del modello Iva 2024.
Tuttavia, può essere opportuno anticipare la presentazione del modello Iva in modo da beneficiare della compensazione orizzontale del credito già dal 10° giorno successivo alla presentazione del modello. Così, tenuto conto che il modello Iva 2024 può essere presentato dal 01.02 al 30.04 l’utilizzo in compensazione del credito per importi superiori a 5.000 euro può essere effettuato già dal 12.02.2024 (presentando appunto il modello Iva il primo giorno utile ossia il 01.02).
Utilizzo del residuo credito Iva 2022
Il residuo credito Iva 2022, risultante dal modello Iva 2023 può essere utilizzato in compensazione nel corso del 2024 (codice tributo 6099 anno 2022) fino alla presentazione della dichiarazione Iva 2024: è solo da tale momento che il credito Iva viene “rigenerato”, andandosi a sommare al credito Iva maturato nel 2023.
In particolare, la rigenerazione del credito residuo dell’anno precedente nell’anno successivo è obbligatoria dal momento in cui viene presentata la dichiarazione per l’anno successivo; così, il credito residuo 2022 una volta confluito nel modello Iva 2024 contribuirà a determinare il credito annuale Iva del 2023 e sarà soggetto al monitoraggio di competenza del 2023.
Di converso, fino a quando lo stesso non confluisce nel modello Iva 2024, il contribuente mantiene la vecchia compensazione (codice tributo 6099 anno 2022) restando soggetto al monitoraggio di competenza del 2022.
Residui crediti trimestrali 2023
In presenza di specifiche condizioni è possibile richiedere l’utilizzo in compensazione o il rimborso del credito Iva trimestrale mediante il modello Iva TR. Al riguardo, occorre tener presente che quanto chiarito per la “rigenerazione” del credito annuale Iva trova applicazione anche per i crediti Iva relativi ai primi 3 trimestri 2023 (codici tributo 6036, 6037 e 6038) risultanti dai modelli Iva TR presentati nel corso del 2023, relativamente all’importo “residuo” non utilizzato fino al 30.04.2024 (termine ultimo per la presentazione del mod. Iva 2024).
Così, ad esempio, se è stato presentato il modello Iva TR relativo al credito Iva del secondo trimestre, pari a 18.000 euro, e nel corso del 2023 tale credito è stato compensato per 13.400 euro nel 2024 il contribuente dispone di un credito residuo pari a 4.600 euro (18.000-13.400) da utilizzare in compensazione (codice tributo 6037 anno di riferimento 2023). In sede di compilazione del mod. Iva 2024, l’eventuale “residuo” non ancora utilizzato contribuirà a determinare il saldo 2023 (codice tributo 6099 anno 2023).