La Corte di cassazione, con la sentenza n.28195 pubblicata il 31 ottobre 2024 ha stabilito che per poter amministrare un condominio gli amministratori condominiali devono essere in possesso dei titoli rilasciati dai corsi di formazione iniziale o che non abbiano svolto attività di formazione periodica. La nomina di un soggetto privo dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dall’art. 71-bis disp. att. c.c. è nulla. L’amministratore che si trovi in questa condizione non ha diritto neanche al compenso, essendo nullo anche il contratto di mandato stipulato con i condòmini.