L’Agenzia delle entrate, con provvedimento n.07/10/2024 ha attuato il riordino della elezione del domicilio digitale speciale, di cui al comma 5 dell’art. 60-ter, Dpr n.600/73 (introdotto dall’art. 1 del Dl n.13/2024). Si dispone che gli Uffici dell’Agenzia delle entrate possono inviare con le modalità previste dal regolamento di cui al DPR n.68/2005, anche in deroga all’art. 149-bis c.p.c. e alle modalità di notificazione previste da leggi d’imposta non compatibili, atti e provvedimenti, avvisi e comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati. In particolare, la documentazione di cui sopra può essere inviata: al domicilio digitale risultante dall’Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA) se destinati a Pubbliche Amministrazioni e a gestori di pubblici servizi; al domicilio digitale risultante da tale Indice se destinati alle imprese individuali ed alle società, ai professionisti (iscritti ad un Albo) i cui indirizzi digitali sono inseriti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC); al domicilio digitale professionale risultante dall’Indice di cui all’art. 06-quater del CAD, in mancanza, all’unico domicilio digitale ivi presente se destinati alle persone fisiche, ai professionisti/altri enti di diritto privato di cui all’art. 6-quater del CAD (non tenuti all’iscrizione, rispettivamente, in un Albo o nel registro delle imprese); a tale domicilio speciale di cui alla presente notizia e destinati ai soggetti che hanno eletto il domicilio digitale speciale di cui al comma 05 del medesimo articolo 60-ter.