L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n.02/2025 istituisce nuovi codici tributo e rinomina altri già esistenti riguardanti le imposte di successione. Il Dlgs n.139/2024 ha apportato modifiche al Testo unico sulle successioni, con novità che si applicano dal 1° gennaio 2025. E’ ora prevista l’autoliquidazione dell’imposta di successione da parte dei contribuenti entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione. La risoluzione istituisce, pertanto, i seguenti codici tributo da utilizzare per l’autoliquidazione delle imposte: “1539” denominato “Successioni – Imposta sulle successioni – autoliquidazione”; “1635” denominato “Successioni – Imposta sulle successioni – interessi pagamento rateale”. Per i pagamenti tardivi: “1549” denominato “Successioni – Tardiva presentazione della dichiarazione di successione – Sanzione da ravvedimento – imposta sulle successioni – art. 13 d.lgs. n.472/1997”. Viene rinominato il codice tributo: “1535” denominato “Successioni – Sanzione da ravvedimento – imposte e tasse ipotecarie e catastali e imposta sulle successioni – art. 13 d.lgs. n.472/1997”. Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di ravvedimento è eseguito con il codice tributo già esistente “1537” denominato “Successioni – Interessi da ravvedimento – art. 13, D. Lgs. n.472/1997”. Per il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici: “A139” denominato “Successioni – Sanzione imposta sulle successioni – Avviso di liquidazione dell’imposta – Art. 33, comma 3, del TUS”. Vengono, infine, rinominati i seguenti codici tributo: “A150” denominato “Successioni – Sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione di successione – Avviso di liquidazione – Art. 50 del TUS”; 1532” denominato “Successioni – Tasse per i servizi ipotecari e catastali”; “1567” denominato “Atti pubblici – Tasse per i servizi ipotecari e catastali”; “A142” denominato “Atti pubblici – Successioni – Tasse per i servizi ipotecari e catastali – Somme liquidate da ufficio”.