L’art. 18 del Collegato lavoro (legge n.203/2024 in vigore dal 12 gennaio) permette un “secondo” apprendistato. Il giovane che conclude un percorso di alta formazione e ricerca può farne un secondo come apprendistato professionalizzante. Nello specifico, conseguita la qualifica o il diploma professionale, oppure il diploma d’istruzione secondaria superiore o il certificato di specializzazione tecnica superiore (apprendistato di primo tipo), è possibile trasformare il contratto, previo aggiornamento del piano formativo individuale, in: apprendistato professionalizzante (seconda tipologia), per conseguire una qualificazione professionale ai fini contrattuali, per una durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non superiore a quella fissata dalla contrattazione collettiva; apprendistato di alta formazione e di ricerca (terza tipologia), secondo durata e finalità definite dalle regioni e province autore, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio che sono richiesti per l’accesso ai percorsi.