In caso di comunicazione d’inefficacia delle dimissioni di fatto, da parte dell’INL, risorge in capo al datore l’obbligo contributivo all’Inps. Lo riferisce l’Inps nel messaggio n.639/2025. Tuttavia con le dimissioni di fatto, il datore di lavoro non è tenuto a versare il ticket di licenziamento e il lavoratore non ha diritto alla Naspi.