L’Agenzia delle Entrate, in risposta a due interpelli n.53 e 55 del 28 febbraio 2025 ha fornito altri chiarimenti riguardanti il nuovo regime dei lavoratori impatriati previsto dall’art. 05. Del Dl n.209/2023. Viene chiarito che: il periodo minimo di residenza all’estero è di sette periodi d’imposta se il richiedente, sia prima che dopo il trasferimento, ha prestato attività lavorativa per il medesimo soggetto (non è specificato dalla norma la tipologia di rapporto contrattuale che deve intercorrere tra le parti); la riduzione al 40% della base imponibile in presenza di un figlio minore è subordinata alla condizione che il figlio minore di età o il minore adottato, sia residente nel territorio Italiano durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore e può essere applicata ad entrambi i genitori; per fruire dell’agevolazione è necessario che il richiedente sia in possesso di uno dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione di cui al co. 01, lett d) dell’art. 05 sopra citato.