Con la nuova formulazione operata dal decreto di riforma delle sanzioni (Dl n.87/2024) viene semplificata la disciplina a carico del cliente in caso di fattura non ricevuta o irregolare. In precedenza, il cessionario o committente che, non riceveva la fattura oppure la riceveva in modo irregolare, per sanare la situazione doveva versare la relativa Iva, emettere un’autofattura elettronica con codice documento “TD20”. Dopo la riforma, non deve più pagare l’Iva relativa, e cambiano i tempi per sanare le due fattispecie di irregolarità. In entrambi i casi, il cliente è i tenuto a regolarizzare l’omissione o l’irregolarità entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare. E’ stata ridotta la sanzione prevista, che passa dal 100% al 70% dell’imposta in caso di mancata regolarizzazione; resta invariato il minimo di 250 euro. Deve, inoltre, inviare una comunicazione con codice “TD29” allo SDI.