Il Tribunale di Bari, con la sentenza n.1981 del 24 aprile 2025 prima in assoluto dopo l’entrata in vigore della legge n.35/2025 che ha riscritto l’art. 2407 c.c., ha decretato che i limiti alle responsabilità dei sindaci valgono anche per il passato; i nuovi termini prescrizionali non hanno valenza retroattiva. Quanto previsto dalla norma va riferito ad ogni singolo evento dannoso imputabile al sindaco; il compenso rilevante ai fini della base del calcolo è quello deliberato dall’assemblea anche se non percepito dagli stessi sindaci. Resta solidale la responsabilità fra amministratori e sindaci.