La Corte di Cassazione, in tema di agevolazioni prima casa, con sentenza n. 7338 del 10 aprile 2015, ha respinto un ricorso contro un avviso di liquidazione e di irrogazione sanzioni per il mancato corretto versamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, a causa di atti di rivendita e riacquisto consecutivi di immobili, che a giudizio del ricorrente, avrebbero avuto come destinazione d’uso quello di abitazione principale. Nello specifico, era stato alienato il 30 ottobre 2006 un immobile adibito ad abitazione principale, acquistato il 4 agosto 2004, a fronte del successivo acquisto di un nuovo immobile il 12 ottobre 2007 rivenduto, poi, il 28 dicembre 2007 con riacquisto, nella stessa data, di un nuovo immobile adibito a residenza “definitiva”. Il motivo del diniego รจ insito nella mancata realizzazione dell’intento abitativo: per concretizzarlo era necessario che il contribuente avesse effettivamente trasferito la residenza presso l’immobile acquistato dopo la rivendita del precedente, provandolo in caso di procedimenti ed eventuali successivi processi a suo carico.