L’ordinanza n.27545 del 19/12/2011 della Corte di Cassazione conferma un orientamento consolidato secondo il quale grava sul contribuente sconfessare l’atto impositivo, emesso a causa del possesso di auto di lusso e di quote aziendali, fornendo la prova contraria. Contro il ricorso di un contribuente, che si vedeva notificare un avviso di accertamento con metodo sintetico ai fini IRPEF e addizionali per il possesso di due autovetture di lusso e di varie quote societarie, la Corte suprema ha asserito le ragioni dell’Amministrazione finanziaria che aveva dimostrato l’inadeguatezza dei redditi della moglie del ricorrente a giustificare le disponibilità dei beni del consorte, e l’incontestato possesso delle auto e delle quote societarie. L’Art. n.38 del DPR n.600/73 prevede che l’ufficio possa determinare sinteticamente il reddito dei contribuenti sulla base del possesso di beni indicatori di capacità contributiva; appurato il possesso di detti beni-indice, il giudice tributario non può privarli della capacità presuntiva che la legge ha collegato alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare le prove contrarie offerte dal contribuente circa la provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni.