Con i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 41/E del 23 aprile 2015, vengono superati gli indirizzi dell’Amministrazione, che subordinavano il riconoscimento del regime di favore, in materia di acquisizioni immobiliari, all’adozione dell’accordo prima dell’atto di cessione. Esattamente, il regime fiscale agevolato di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 388/2000, è applicabile anche agli atti di acquisto di immobili ricompresi in aree soggette a piani di lottizzazione a iniziativa privata, essendo questi ultimi qualificabili come strumenti urbanistici di pianificazione di dettaglio equiparabili ai fini dell’edificabilità ai piani particolareggiati, indipendentemente dalla circostanza che non sia stata ancora stipulata la convenzione di lottizzazione al momento del trasferimento.