Più ampia la platea dei destinatari dei benefici previdenziali previsti per i lavoratori esposti all’amianto, e che possono vantare almeno 30 anni di anzianità assicurativa e contributiva nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità. La disciplina comprende, ora, anche gli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica e che hanno terminato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell’impresa (INPS circolare n. 80/2015).