A “dispetto” del giudizio della CTP di Milano che nella sentenza n. 3222/25/15 ha dichiarato nulli gli atti firmati dal dirigente decaduto in seguito alla pronuncia della Corte costituzionale del 17 marzo 2015, n. 37, con cui è dichiarata l’incostituzionalità della norma che consentiva all’Agenzia delle Entrate di assegnare un incarico dirigenziale a propri funzionari, altre CTP si esprimo in senso diverso. Con sentenza del 1° aprile 2015, n. 63/01/2015, la CTP di Gorizia ha ritenuto che la citata sentenza della Corte costituzione n. 37/2015 “non debba comportare affatto la caducazione (nullità)” degli atti, in quanto trova applicazione la “teoria del funzionario di fatto”. Continua “la giurisprudenza assolutamente prevalente afferma che gli atti ‘medio tempore’ adottati dal funzionario la cui nomina sia stata annullata sono da considerarsi efficaci, essendo irrilevante verso i terzi il rapporto fra la pubblica amministrazione e la persona fisica dell’organo che agisce”.