TFR: LA DESTINAZIONE DEL FONDO A DISCREZIONE DEL LAVORATORE

Aprile 27th, 2015 by Amministratore

La normativa sul Tfr è stata aggiornata il 1° gennaio 2007 con l’introduzione di una novità che ha elevato il suo rango da “retribuzione differita” a “strumento con finalità previdenziale”. A partire dal 2007 il lavoratore può scegliere se lasciare il Tfr in azienda o destinarlo a un fondo di previdenza integrativa. La scelta è effettuata tramite il “silenzio assenso” o “modalità espicita”. Con la modalità il lavoratore non manifesta alcuna preferenza per iscritto, lasciando che il Tfr confluisca nella previdenza integrativa. Se invece il lavoratore esprime per iscritto una sua scelta si realizza la seconda modalità; al fine è prevista  un’apposita modulistica, il modulo Tfr2, attraverso cui il lavoratore può esprimere di: conservare il Tfr presso il datore di lavoro e incassarlo a fine rapporto (la decisione può essere cambiata successivamente); destinare il Tfr alla previdenza complementare, a un Fondo pensione (questa scelta è irrevocabile).