L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 17/E del 24 aprile 2015, ha fornito alcuni chiarimenti circa la detraibilità delle spese sanitarie in dichiarazione. Spese per massofisioterapia: la detrazione è possibile purché ai fini della detrazione siano attestati nel documento di certificazione del corrispettivo: il possesso del diploma di massofisioterapista con formazione triennale conseguito entro il 17 marzo 1999; la prestazione resa; spese per odontoiatria: il requisito fondamentale è la natura sanitaria della prestazione; spese per crioconservazione: è prevista la detrazione a condizione che nella fattura risulti la descrizione della prestazione stessa. Riguardo le spese per trasporto di soggetti disabili da parte di ONLUS: se l’erogazione liberale è a favore della ONLUS indipendentemente dal trasporto del disabile o come forfait per il trasporto, è possibile godere, in alternativa: o della detrazione del 26%, per importi non superiori ai 30.000 euro, o della deduzione entro il 10% del reddito dichiarato per un importo massimo di 70.000 euro annui; se l’erogazione liberale è rivolta specificamente al servizio di trasporto per disabili, la spesa sarà detraibile come spesa sanitaria per l’intero importo, dietro rilascio di regolare fattura.