La tassa automobilistica dei veicoli in leasing obbliga in solido al pagamento tanto il proprietario del veicolo (la società di leasing, locatrice) quanto l’utilizzatore del mezzo (il cliente, locatario). E’ la conseguenza della modifica all’articolo 7, comma 2, della Legge n. 99/2009, che ha incluso nel novero dei soggetti obbligati al pagamento del bollo anche gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. Il principio è affermato anche dalla sezione 28 della Ctr di Milano, nella recente sentenza n. 438/28/15 dello scorso 11 febbraio.