Iva sulle sponsorizzazioni: altro capitolo del contenzioso. La Ctr della Toscana – sentenza 873/30/14 – ha affermato che è sempre legittima la detrazione Iva anche in caso di indeducibilità per assenza di inerenza. Si tratta della “consolidata” questione del disconoscimento Iva inerente alle spese pubblicitarie da parte dell’Agenzia delle Entrate. Parecchie sentenze di Cassazione legano la detraibilità dell’Iva all’inerenza delle spese all’attività aziendale. Nel ricorso presentato in appello il contribuente si rifaceva all’orientamento della Corte di giustizia (C-80/2011, C-142/2011, n. C-18/2013), la quale affermava che il diritto alla detrazione “costituisce parte integrante del meccanismo dell’Iva e non può essere soggetto a limitazioni”, salvo nei casi di “frode conclamata”. E per l’appunto, i giudici toscani motivano la decisione con questa affermazione: “l’ufficio mai ha contestato la reale effettuazione del costo di sponsorizzazione e poiché non vi sussistono comportamenti fraudolenti non può essere disconosciuta la detrazione Iva”.