SRL SEMPLIFICATE SENZA ATTO PUBBLICO (SRLS)

19 Gennaio 2012 di admin

Per la costituzione di una Srl semplificata, i giovani interessati dovranno recarsi presso un Commercialista.
E’ prevista la possibilità di costituire società a responsabilità limitata semplificata.
Al codice civile si aggiunge, così, un nuovo articolo, il n.2463-bis. Questa nuova società avrà molte caratteristiche tipiche delle Srl tradizionali, ma anche aspetti propri e specifici, finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro di giovani imprenditori.
Potranno essere costituite anche da un solo socio. Basterà un solo euro di capitale sociale per far nascere le nuove società alle quali potranno partecipare soltanto persone fisiche, anche oltre i 35 anni di eta’. A garanzia dei creditori sociali, vista la costituzione della Srls con un euro, sarà obbligatorio destinare il 25% degli utili di bilancio a riserva indisponibile sino a quando tale riserva e il capitale non raggiungono complessivamente l’ammontare di euro 10.000.
La società potrà poi trasformarsi in altra società di capitali, ma in tale ipotesi il socio dissenziente avrà comunque il diritto di recedere. Inoltre c’e’ l’obbligo di trasferimento delle quote quando i soci superano il fatidico limite anagrafico di 35 anni.
Nella denominazione sociale dovrà apparire necessariamente la dicitura “società a responsabilità limitata semplificata” (srls).
Per la costituzione comunque, sarà necessario l’atto pubblico (notaio), pertanto la S.r.l.s. nascerà con l’iscrizione al Registro delle Imprese, comunque in esenzione da bolli (esclusi a condizione che i soci abbiano meno di 35 anni) e l’onorario notarile, inoltre, non ci saranno nemmeno i diritti di segreteria (92 euro). Lo statuto della società dovrà necessariamente conformarsi al modello “standard”, le clausole difformi saranno considerate nulle. Inoltre il conferimento del capitale sociale all’organo amministrativo e’ consentito con un assegno circolare o bancario “non trasferibile”.