IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI TERRENI E LE PARTECIPAZIONI

Giugno 24th, 2015 by Amministratore

Come previsto dalla legge di stabilità per il 2015, entro martedì 30 giugno 2015 deve essere versata l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati o dei terreni, edificabili o con destinazione agricola. Al fine i contribuenti interessati devono munirsi di perizia giurata di stima del bene.  La valutazione deve essere predisposta da un professionista abilitato, ossia: commercialisti, ragionieri, periti commerciali e revisori legali dei conti, per quanto riguarda le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati; ingegneri, architetti, geometri, agronomi, agrotecnici, periti agrari e industriali edili, per quel che concerne i terreni. Le perizie devono poi essere presentate, indifferentemente, alla cancelleria del tribunale, al giudice di pace oppure al notaio. Il versamento va effettuato tramite modello F24 telematico. I non titolari di partita Iva possono presentare la delega di pagamento anche presso banche, agenzie postali o concessionari della riscossione. I codici tributo sono: 8055, per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati; 8056, per i terreni edificabili o con destinazione agricola.