La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile l’eccezione di incostituzionalità relativa alla esenzione per i fabbricati rurali ottenuta mediante la semplice domanda di variazione catastale di cui all’art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge n. 70 del 2011, con decorrenza retroattiva dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda stessa. (Anna Maria Pia Chionna)