Il decreto legge n. 83/2015, pubblicato sulla GU del 27 giugno 2015, contiene, al titolo terzo, alcune disposizioni fiscali inerenti la deducibilità, ai fini Ires, delle perdite e svalutazioni su crediti. L’articolo 16 interviene sulla deducibilità, ai fini Ires, delle svalutazioni e perdite su crediti da parte degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione, e sulla valutazione di rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti ai fini della determinazione della base imponibile Irap. Secondo la nuova formulazione, gli enti creditizi e finanziari di cui al Dlgs 87/1992 possono dedurre integralmente nell’esercizio in cui sono iscritte in bilancio le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite da cessione a titolo oneroso. La disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015.