Secondo la sentenza n. 12287 del 12 giugno 2015 della Corte di Cassazione, sconta il versamento dell’Irap il professionista che, con riferimento a prestazioni afferenti l’esercizio della propria attività, eroga elevati compensi a terzi, a nulla rilevando il mancato impiego di personale dipendente. I giudici hanno ribadito, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, che il requisito dell’autonoma organizzazione si configura quando il contribuente, nell’esercizio della propria attività, faccia uso di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento dell’attività oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Su questo secondo punto, come già in precedenza sostenuto (cfr Cassazione 23761/2010), la Corte ha ribadito che è comunque soggetto a Irap “il professionista che, per prestazioni afferenti l’esercizio della propria attività, eroga elevati compensi a terzi, a nulla rilevando il mancato impiego da parte del contribuente di personale dipendente”.