L’Amministrazione Finanziaria, nella risoluzione 65/E del 16 luglio, ha chiarito che data la parificazione degli effetti dell’accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita ai provvedimenti giudiziali di separazione e di divorzio, deve ritenersi applicabile anche a detto accordo l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, disposta dall’articolo 19 della Legge n. 74 del 1987.