Pausa estiva ridotta a partire da quest’anno per tutti gli adempimenti riguardanti la giustizia ordinaria, amministrativa e tributaria. Lo stabilisce l’articolo 16 del Dl 132/2014 che, al comma 1, modifica l’articolo 1 della legge 742/1969, sostituendo le parole “… dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno” con le seguenti “… dal 1° al 31 agosto di ciascun anno”, e, al successivo comma 3, ne stabilisce la decorrenza “… dall’anno 2015”. Passano quindi a 31 i giorni di sospensione dei termini processuali e, di conseguenza, il conteggio dei giorni per: presentare ricorso (60 giorni dalla notifica); costituirsi in giudizio (30 giorni dalla notifica del ricorso/appello ovvero 60 per il resistente/appellato); fare appello (60 giorni dalla notifica della sentenza oppure 6 mesi dal deposito); depositare documenti (20 giorni liberi prima dell’udienza) e memorie illustrative (10 giorni liberi prima dell’udienza); riassumere in giudizio (un anno dal deposito della sentenza di Cassazione con rinvio).