Il datore di lavoro che omette il versamento dei contributi previdenziali dovuti ai dipendenti è legittimamente sanzionato due volte, sotto il profilo amministrativo e penale, senza che ciò violi il principio del “ne bis in idem” secondo cui nessuno può essere giudicato o condannato due volte per i medesimi fatti. La crisi di liquidità dell’azienda non è da considerarsi causa di esclusione della pena in quanto nella fattispecie criminosa sussiste il dolo generico, costituito dalla consapevolezza del soggetto di omettere il versamento di quanto dovuto. E’ questo quanto emerge dalla sentenza 31378 del 20 luglio 2015 della Corte di Cassazione.