La risoluzione n. 73/E del 4 agosto 2015 chiarisce che la preclusione all’autocompensazione in presenza di debiti iscritti a ruoli, per i quali è scaduto il termine di pagamento, opera esclusivamente in caso di compensazione “orizzontale”. Non rientrando in tale categoria, il recupero delle somme rimborsate ai sostituiti e delle ritenute versate in più non è soggetto a tale limite.