Il D.L. n.138/2011 ha introdotto norme volte a regolamentare i beni che le imprese danno in uso ai soci. Dal periodo d’imposta in corso (2012) il socio utilizzatore sarà tassato sulla differenza tra valore di mercato e il corrispettivo del bene. Si tratta di un reddito diverso ai sensi della nuova lett. h-ter) del comma 1 dell’Art. n.67, TUIR, pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene. Per il concedente i relativi costi sono indeducibili se il corrispettivo annuo risulta inferiore al valore di mercato del diritto di godimento di detti beni. In caso di concessione in godimento di un’autovettura all’amministratore/socio e dipendente della società, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non rientra nell’ambito applicativo dell’art. n.67, c. 1, lett. h-ter, e resta assoggettato alla specifica disciplina fiscale di cui all’ Art. n.51 del TUIR.