Con la circolare 142/2015 l’INPS fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego, ad integrazione di quanto già affermato con la circolare n. 94/2015. I committenti imprenditori o liberi professionisti, possono acquistare i “buoni” esclusivamente con le seguenti modalità telematiche: la procedura telematica INPS (cosiddetto voucher telematico); tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT e tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo; Banche Popolari abilitate. I committenti non imprenditori o professionisti, possono continuare ad acquistare i buoni, anche presso gli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale. Non possono essere acquistati buoni lavoro cartacei presso le sedi INPS, ad eccezione, e comunque fino al 31 dicembre 2015, di quelli per servizi di baby-sitting introdotti, in via sperimentale, dall’art. 4, co.24, lett. b), legge n. 92/2012 per il triennio 2013 – 2015. E’ previsto l’obbligo di comunicare alla Direzione territoriale del lavoro competente, prima dell’inizio della prestazione, attraverso modalità telematiche i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa, con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi. Tuttavia, il Ministero del Lavoro, ha chiarito che, al fine dei necessari approfondimenti in ordine all’attuazione dell’obbligo di legge e nelle more della attivazione delle relative procedure telematiche, la comunicazione in questione sarà effettuata secondo le attuali procedure.