L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 74/E del 27 agosto 2015, ha risposto a un condomino istante che chiedeva se fosse riconosciuta la detrazione per ristrutturazione edilizia, anche nel caso in cui non fosse stato indicato il codice fiscale del condominio per il pagamento effettuato con bonifico bancario e il pagamento stesso fosse stato effettuato “pro quota” dai singoli condomini e non da un solo condomino o dal condominio stesso. L’Amministrazione ha risposto positivamente, a patto che il contribuente rispetti alcuni formalità richieste: “sia presentata a un Ufficio territoriale dell’Agenzia la domanda di attribuzione del codice fiscale al condominio, mediante il modello AA5/6; sia stata versata dal condominio, con indicazione del codice fiscale attribuito, la sanzione prevista dall’art. 13, co. 1, lett. a), DPR n. 605/1973, per l’omessa richiesta del codice fiscale, nella misura minima di euro 103,29, mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo 8912; il condominio invii una comunicazione in carta libera all’Ufficio dell’Agenzia competente in relazione all’ubicazione del condominio”.