Il 4 settembre 2015 è stato pubblicato sulla GU n. 205 il Dl. n. 139 del 18 agosto 2015, recante novità in materia di bilancio d’esercizio e di bilancio consolidato in attuazione della Direttiva 2013/34/UE, cd “Decreto Bilanci”. Il decreto, all’art. 6 comma 13, introduce il nuovo articolo 2435-ter al codice civile, dedicato al bilancio delle micro-imprese. Sono considerate micro-imprese le società aventi i requisiti per redigere il bilancio in forma abbreviata che, nel primo esercizio, o successivamente, per due esercizi consecutivi non abbiano superato almeno due dei seguenti limiti: totale dell’attivo non superiore a 175.000 euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni non superiore a 350.000 euro; numero dei dipendenti occupati in media non superiore a 5 unità. Le micro-imprese, oltre a non dover redigere il rendiconto finanziario, non sono tenute alla predisposizione di nota integrativa e relazione sulla gestione quando in calce allo stato patrimoniale risultano le seguenti informazioni: le notizie sulla composizione e natura degli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dei conti d’ordine; l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria; il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente; il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni. Non sono, inoltre, tenute ad indicare per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente.