CTP: AVVISO ANNULLATO IN AUTOTUTELA

Settembre 15th, 2015 by Amministratore

L’avviso annullato in autotutela non può più essere impugnato, il reclamo si trasforma in ricorso dopo 90 gg dalla notifica dell’istanza all’Agenzia, ma, se la richiesta del contribuente è stata accolta dall’Ufficio, l’atto è inesistente. E’ la sintesi della sentenza n. 348 emessa dalla terza sezione della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, depositata il 25 agosto 2015. Il ricorso proposto contro un atto impositivo annullato in autotutela, a seguito di istanza di reclamo/mediazione, è inammissibile e il contribuente deve pagare le spese di lite maggiorate del 50%, anche se la notifica dell’esito del reclamo è giunta l’ultimo giorno utile, il novantesimo.