Con la sentenza n. 18448 del 18 settembre 2015, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’invalidità dell’atto impugnato per mancanza degli elementi essenziali deve essere eccepita dal contribuente mediante ricorso giurisdizionale, ritualmente proposto nel termine di 60 gg. dalla data di notificazione dell’atto stesso. In difetto, l’atto, seppure affetto da un vizio di nullità, si consolida, divenendo definitivo, e legittima l’Amministrazione finanziaria alla riscossione. La fattispescie esaminata muove dall’impugnazione di una cartella di pagamento, dove il contribuente contestava il versamento degli importi richiesti dall’Amministrazione finanziaria con precedenti avvisi di accertamento non impugnati e, quindi, divenuti definitivi. A tesi del contribuente, tali avvisi, essendo stati sottoscritti con firma illeggibile, fossero affetti da un vizio di nullità strutturale.