La Corte di cassazione, con la sentenza n. 19410 del 30 settembre 2015, ha sancito che la dichiarazione dei redditi non è emendabile con l’adeguamento agli studi di settore, trattandosi di un atto negoziale e non di un mero errore materiale. In altre parole, per evitare l’atto impositivo il contribuente non può far valere l’errore materiale riconducibile a problemi di software, ma provare un’obiettiva riconoscibilità dell’errore contenuto nella dichiarazione. È infatti ormai noto che il principio della emendabilità e ritrattabilità di ogni dichiarazione fiscale si riferisce alle sole ipotesi in cui la dichiarazione risulti frutto di un errore, testuale o extratestuale, di fatto o di diritto, essendo peraltro evidente che tale errore debba essere allegato, specificato e provato e che l’errore emendabile deve sempre riguardare il contenuto proprio della dichiarazione di scienza, non la manifestazione di volontà implicita nell’esercizio di un’opzione offerta dal legislatore, come disciplinata dal dpr n. 131 del 1986, art. 52.